Diffamazione e ingiuria al tempo di internet e social networks: cosa potrebbe cambiare

La Camera dei Deputati è in procinto di votare sulla riforma della disciplina della diffamazione (semplice o a mezzo stampa) e dell’ingiuria, già approvata con modifiche dal Senato.

 

Queste in estrema sintesi 10 fra le novità più notevoli previste dalla disciplina che potrebbe entrare in vigore:

 

1) la nuova normativa si estende espressamente alle testate giornalistiche on line registrate e alle testate giornalistiche radiotelevisive;

 

2) cambia in modo sostanziale la disciplina delle rettifiche, che non permetterà più ai giornali di accompagnare con propri commenti o chiarimenti la pubblicazione del testo rettificato;
     

3) si introduce la nozione di rettifica “non documentalmente falsa” nello stabilire l’unico criterio che permetterà al direttore interessato dalla richiesta di rettifica di NON pubblicare la rettifica richiesta;

 

4) si positivizzano i criteri che il giudice dovrà seguire nel determinare la misura del risarcimento del danno conseguente a diffamazione a mezzo stampa, ancorandoli a parametri già diffusamente accolti in giurisprudenza, accogliendo inoltre l’idea che il giudice dovrà valutare “l’effetto riparatore” conseguente alla pubblicazione o diffusione della rettifica;

 

5) si abbrevia in due anni dalla data di pubblicazione dello statement diffamatorio la decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria civile;

 

6) viene abrogato l’istituto della riparazione pecuniaria;

 

7) viene per converso specificato, prevedendo sia una specificazione dell’art. 96 c.p.c. in tema di lite temeraria, che un’integrazione dell’art 427 c.p.p., che il giudice può condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata chi abbia agito in giudizio per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o radiotelevisione con dolo o colpa grave, ovvero abbia proposto querela temeraria, a tutela e beneficio del convenuto o del querelato;

 

8) s’inaspriscono notevolmente le pene pecuniarie previste per l’autore del reato di diffamazione a mezzo stampa, abrogando la pena della reclusione  prevista nella disciplina vigente;

 

9) lo stesso accade con riferimento alla responsabilità del direttore responsabile, il quale potrà peraltro delegare con modalità formali un giornalista professionista a svolgere le proprie funzioni di controllo sui contenuti prodotti dalla redazione, con l’effetto di trasferire a quest’ultimo il rischio della responsabilità penale.

 

10) scompare la pena della reclusione anche per la diffamazione semplice e l’ingiuria, a fronte di un notevole incremento delle sanzioni penali pecuniarie previste per il reo.

 

In questo documento si propone il testo delle norme sottoposte al voto della Camera, seguito da una tavola sinottica che permette di cogliere il tenore testuale della riforma rispetto alla disciplina vigente.