Progetto di ricerca

Gli effetti della solidarietà nella responsabilità civile

 

La clausola di solidarietà, sancita a livello costituzionale all’art. 2, sta avendo un impatto dirompente sul sistema della responsabilità civile, in particolare sull’operatività del rimedio risarcitorio azionabile dalla vittima dell’illecito. Il principio solidaristico, operante sia in campo contrattuale che aquiliano, sia per il danno patrimoniale che non patrimoniale, si sta rivelando uno strumento in grado di vagliare l’equilibrio sinallagmatico della prestazione tanto risarcitoria, conseguente ad un illecito extracontrattuale, quanto contrattuale.  Essa opera riducendo il danno accordato alla vittima dell’illecito, in funzione della concorrente responsabilità di questa, ed altresì può imporre obblighi estranei alla fonte contrattualmente negoziata in virtù dell’obbligo solidale di rinegoziazione.

 

Partendo da un’analisi ricostruttiva dell’origine e della ratio della clausola solidaristica, in particolare indagando la nozione di ingiustizia del danno nel sistema italiano, avuto riguardo alla struttura dell’illecito aquiliano, se ne può individuare la sua originaria funzione. La primordiale idea di solidarietà visitata in chiave storica permea in parte anche l’idea civilistica moderna della solidarietà, intesa non solo nella prospettiva tradizionale – tecnica delle obbligazioni solidali sposata dall’art. 2055 c.c., ma nella nuova accezione costituzionale della stessa, sottesa alla “clausola aperta” dell’art. 2 Cost. 

 

Analizzando gli effetti della solidarietà nel sistema della responsabilità civile si può scorgere una nuova “tendenza inversa” del principio di solidarietà. Se in una prima fase esso ha portato ad una visione lata del risarcimento, inaugurata dalle Sentenze San Martino del 2008 per il danno non patrimoniale, tanto in ambito aquiliano, quanto contrattuale, ammettendolo per ogni lesione di un diritto costituzionalmente garantito, ancorché non individuato da una disposizione ad hoc. Ciò purché rientri nel catalogo aperto di cui all’art. 2 Cost., ad onta della stretta tipicità proclamata dall’art. 2059 c.c. Ci si interroga però circa il fatto se, secondo i nuovi sviluppi pretori, vi sia un’inversione di tendenza. Se cioè si stia progressivamente facendo largo l’idea che, proprio in virtù della clausola solidaristica, il danneggiato sia costretto a sopportare una parte del danno patito. 

 

Analizzando l’attuale panorama della responsabilità civile sono numerosi gli esempi di tale fenomeno non solo nelle attività lecite – ma dannose – in relazione alle quali è accordato appunto un rimedio indennitario, anziché risarcitorio, ma anche nell’esercizio di un’attività completamente lecita, come l’esecuzione di un’obbligazione dedotta all’interno di un vincolo contrattuale. In tale ipotesi la funzione della clausola di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. funge da limite interno all’esercizio del diritto sulla scorta della considerazione che non esiste nell’ordinamento l’esercizio di un diritto privo di limiti. Il limite intrinseco è l’esercizio dello stesso in modo solidale, che impone al suo titolare la buona fede ed il divieto di abusarne, i quali trovano fondamento proprio nel principio di solidarietà ed impongono al creditore un duty to mitigate nei limiti di un sacrificio non eccessivo. 

 

Vi sarebbe dunque un dovere solidaristico di sopportare una parte di danno inteso non solo come decremento ma anche come mancato incremento economico che sarebbe dovuto al creditore in virtù della prestazione dedotta, al fine di poter conservare il vincolo contrattuale in luogo della sua caducazione. La clausola solidaristica importa anche una funzione riequilibriatrice e la tendenza espansiva di tale fenomeno nella giurisprudenza più recente evidenzia come tale funzione permetta al giudice di intervenire incidendo sull’autonomia contrattuale al fine di riportare il contratto ad un equilibrio non solo normativo, ma anche economico, secondo gli ultimi sviluppi, confermati recentemente in materia di caparra confirmatoria. La funzione di riequilibrio economico caratterizza anche gli odierni approdi in materia di usura, anche sopravvenuta, imponendo al creditore di un’obbligazione pecuniaria di tenere conto della reciprocità sociale che lo lega al debitore al fine di non pretendere un interesse usurario, divenuto superiore al tasso soglia. In questo caso essa ostacola l’operare del principio pacta sunt servanda, cedevole rispetto al principio opposto “rebus sic stantibus”. O ancora, è il caso del contratto di leasing, in presenza di vizi del bene e dunque di inadempimento del fornitore, la clausola di solidarietà permette all’utilizzatore di caducare un contratto di cui egli non è formalmente parte, in danno del fornitore, il quale deve sopportare solidaristicamente il venir meno del vincolo che lo legava alla sola società di leasing, al solo fine di permettere all’utilizzatore di tutelare le proprie ragioni non solo in chiave risarcitoria bensì anche in chiave demolitoria. Evidenti sono dunque le ricadute sul piano del principio di relatività del contratto, sancita all’art. 1372 c.c.

 

L’art. 2 Cost. opera anche come principio di auto responsabilità, non solo nel campo prettamente civilistico, bensì anche nell’ambito del diritto amministrativo. Dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato si può notare come, da una pregiudiziale amministrativa di tipo processuale si è passati ad una di tipo sostanziale, con conseguente autonomia solo “temperata” dell’azione risarcitoria rispetto a quella impugnatoria: si impone cioè al danneggiato di sopportare una parte del danno derivante dal provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, ex art. 1227 c.c., per il fatto stesso di non aver impugnato in via pregiudiziale il provvedimento lesivo, pur non essendone obbligato. Dal momento che una parte del danno era comunque evitabile, questa deve essere di conseguenza posta a carico del danneggiato. 

 

Dalle brevi considerazioni esposte, si evidenzia dunque come la clausola solidaristica permei l’intero sistema di responsabilità civile e non solo a livello nazionale, ma anche sovranazionale. Il valore della solidarietà è ben presente anche nel Draft Common Frame of reference (DCFR) tra i principi Unidroit. L’analisi comparativa evidenzia come anche altri sistemi (quale quello francese e tedesco) stanno conoscendo un impatto sempre più innovativo del valore solidaristico. Si consideri che la stessa funge da vero e proprio controlimite per l’operare delle norme CEDU nel sistema interno ai singoli stati. Lo stesso divieto di abuso del diritto, nato in Francia, è oggi collegato non più al divieto di atti emulativi, bensì direttamente alla previsione di cui all’art. 2 Cost., a sottolineare come non vi sia più sottesa solo una visione in negativo, comportante il divieto di agire con dolo, bensì un’obbligazione positiva di esercitare il diritto in modo solidale. Quanto agli obblighi attivi imposti dalla solidarietà a causa della tenenza espansiva del fenomeno, ci si interroga circa la possibile sussistenza – negata sino ad oggi – di un obbligo di soccorso solidaristico anche per soggetti non gravati da una posizione di garanzia, e quindi per i soggetti privi di un obbligo di agire. 

 

Dall’analisi dell’operare della clausola solidaristica, avuto riguardo non solo al sistema interno, ma anche a quello sovranazionale emerge un utilizzo della stessa quale “valvola di sicurezza” per adattare un sistema pressoché rigido alle esigenze innovative di flessibilità che muovono dal basso. Vi è però un prezzo da pagare in termini di certezza del diritto e di tendenziale negazione, se non limitazione, dell’autonomia contrattuale a causa del crescente potere giudiziale di “mettere mano al contratto” al di fuori dei casi limite espressamente tipizzati.